Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Chieti – L’Aquila

Perché Iscriversi

L’esercizio della libera professione di Perito Agrario rientra tra le professioni intellettuali regolamentate da speciali leggi dello Stato italiano che impongono l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale e attribuiscono specifiche competenze professionali.

L’esercizio della libera professione di Perito Agrario rientra tra le professioni intellettuali regolamentate da speciali leggi dello Stato italiano che impongono l’obbligo dell’iscrizione all’albo professionale e attribuiscono specifiche competenze professionali.*

L’albo professionale è un documento accessibile al pubblico, dove sono riportati i dati degli iscritti abilitati all’eserzizio della professione ed è tenuto e aggiornato dal Collegio Territorialmente competente.

Gli Ordini e Collegi nel nostro ordinamento sono enti pubblici, posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, con personalità giuridica creata secondo norme di diritto pubblico, chiamati quindi ad una funzione di pubblico interesse attraverso funzioni amministrative. Rappresentano l’istituzione d’autogoverno della relativa professione riconosciuta dalla legge; ad essi lo Stato affida il compito di tenere aggiornato l’albo professionale e il codice deontologico, con il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti, a tutela della professionalità della categoria, ovvero dei Periti Agrari, e dei cittadini fruitori delle prestazioni.

Il collegio svolge funzioni di:

  • lotta all’abusivismo professionale, dovuto sia alla proliferazione di figure non qualificate O di soggetti non in regola con gli obblighi deontologici, fiscali e previdenziali;
  • controllo della qualità delle prestazioni, anche attraverso la pianificazione ed il controllo della formazione continua;
  • promozione della professione e partecipazione della stessa ai contesti di riferimento;
  • promuove iniziative culturale e tecnico normativa, mediante pubblicazioni, organizzazione di convegni e corsi di formazione;
  • organizzazione di corsi abilitanti previsti dalla Legge (ad esempio prevenzione incendi, sicurezza cantieri),
  • partecipazione ai tavoli tecnici con le pubbliche amministrazioni (Regione Emilia Romagna, Città Metropolitana, Comuni e lo associazioni, Agenzia delle Entrate, Università. Istituti tecnici Agrari, ecc…..) al fine di far sentire la voce della categoria dei Periti Agrari in sede di definizione di normative in quanto, nessuno meglio di noi è in contatto con il territorio e la cittadinanza, oltre a proporre modifiche migliorative dei testi di leggi e di norme al fine di agevolarne l’applicabilità.
  • propone, nei vari ambiti ambiente, verde, edilizia, coltivazione e trasformazione dei prodotti, ai vari referenti progetti condivisi con i vari enti di riferimento.

Le attività  suddette, come ad esempio la partecipazione ai tavoli tecnici, o l’organizzazione e la partecipazione ad eventi culturali, hanno lo scopo non solo di tutelare gli iscritti all’albo professionale, ma tutti i Periti Agrari diplomati, così da valorizzare e dare il giusto spazio e prestigio che il nostro titolo di studio merita.

L’iscrizione all’albo dei Periti Agrari, per chi non esercita la libera professione, è comunque motivo di prestigio, costituisce un‘ulteriore qualifica, un ulteriore elemento che attesta le proprie competenze professionali, una porta aperta per il proprio futuro per chi vorrà o dovrà esercitare saltuarimente o in forma continuativa la libera professione (siamo sul mercato del lavoro per molti anni e non sempre faremo lo stesso lavoro), inoltre  si ricorda che per molti concorsi pubblici è richista l’iscrizione all’albo.

L’iscrizione all’albo vuole essere un’adesione ad un ente che rappresenta gli interessi di tutti i diplomati Periti Agrari.

Il Collegio organizza eventi formativi gratuiti per la qualificazione e/o aggiornamento professionale dei pri iscritti.

Abbiamo stipulato diverse convenzioni vantaggiose per gli iscritti.

* Per quanto riguarda il significato pratico delle competenze professionali, il Consiglio  di Stato  – Sez. II del 29.01.1997, ha ribadito che “se la professione intellettuale viene  tipizzata dalla legge, essa può essere svolta solamente dagli iscritti agli albi ed elenchi  istituiti in forza della legge medesima. L’istituzione di tali albi opera, quindi, un transito da  un regime di libertà ad un o di esclusiva, nel senso che in capo agli iscritti sussiste una sorta di “privativa” per lo svolgimento delle attività tipizzate.”