Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Chieti – L’Aquila

Ordinamento Professionale

Il Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i Consigli dei Collegi Provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell’Albo di almeno dieci anni (comma così costituito dall’art.

Il Consiglio del Collegio Nazionale dei Periti Agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i Consigli dei Collegi Provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell’Albo di almeno dieci anni (comma così costituito dall’art. 7, L. 21 febbraio 1991, n. 54).

  • I membri del Consiglio del Collegio Nazionale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  • I cinque anni decorrono dalla data dell’insediamento.
  • Il Consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

Codice Deontologico

Il Testo del Codice Deontologico del perito agrario.

Leggi il Codice Deontologico del 31 Luglio 2013

Decreto Legge 31 Gennaio 2005 n°7

Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, (e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti).

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Ordinamento Professionale

Il testo coordinato della legge che disciplina la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato.

TESTO COORDINATO

Legge 28 marzo 1968, n. 434 Ordinamento della professione di perito agrario.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101)

e

Legge 21 febbraio 1991, n. 54 Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l’ordinamento della professione di perito agrario.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49.) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001) vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNALI

(art. 8, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 – Tabella A)
– Biotecnologie agro-industriali
– Economia ed amministrazione delle imprese agricole
– Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
– Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
– Produzioni animali
– Produzioni vegetali
– Tecniche forestali e tecnologie del legno
– Viticoltura ed enologia

LAUREE

(art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328)

CLASSI DELLE LAUREE IN:

(decreto ministeriale 4 agosto 2000)

1 – Biotecnologie
7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
8 – Ingegneria civile ed ambientale
17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale
20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

CLASSI DELLE LAUREE IN:

(allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007)

L-2 Biotecnologie
L-7 Ingegneria civile ed ambientale
L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura
L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

nonché coloro i quali sono in possesso di titolo relativo a corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 55, comma 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

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Parametri Giudiziari (Tariffe)

D.M. 15 maggio 1993, n. 372 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1993, n. 221, S.O. Regolamento concernente la tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari. Il tariffario dal 04 luglio 2006 professionali dei periti agrari è soggetto al Decreto “Bersani” e quindi abrogato: da utilizzare solo come guida di riferimento sui parametri e riferimenti economici che dovranno essere presi in considerazione dai giudici in caso di contenzioso.

Regio Decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365

Allegati (11)