Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Chieti – L’Aquila

Fattura Elettronica

Oggetto: Organizzazione adempimenti fatturazione elettronica Come noto dal 1 gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nei rapporti con i privati.

Oggetto: Organizzazione adempimenti fatturazione elettronica

Come noto dal 1 gennaio 2019 entra in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica anche nei rapporti con i privati. Ciò significa che le fatture elettroniche verranno emesse ed anche ricevute.

Emissione Fatture Elettroniche

Per compilare le fatture elettroniche occorre utilizzare un programma informatico che sia in grado di emetterle in formato XML. A tale scopo potrete operare direttamente il sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta compilata con l’indicazione del codice destinatario o dell’indirizzo PEC che il vostro cliente vi avrà inviato, la fattura elettronica va spedita telematicamente ad un sistema di interscambio denominato SDI.

Tramite il codice indicato o la PEC, lo SDI sarà in grado di recapitare la fattura elettronica al diretto interessato. Non si emetterà più fattura in formato cartaceo, se non una copia “di cortesia” per il cliente privato o per chi la richiederà. Tale copia non avrà alcun valore fiscale, ma contribuirà a fare chiarezza specialmente nel primo periodo di applicazione.

Ricezione Fatture Elettroniche

E’ necessario possedere un codice destinatario o una PEC da fornire ai propri fornitori per ricevere le fatture emesse dagli stessi. Tale codice può essere ottenuto tramite l’Agenzia delle Entrate, oppure tramite la casa di software che vi fornisce il programma informatico da voi utilizzato per le fatture emesse.

Contabilizzazione Fatture Elettroniche e loro conservazione

Le fatture emesse e ricevute vanno recuperate dallo SDI tramite i propri programmi o tramite l’Agenzia delle Entrate, per essere conservate e contabilizzate.

Tardiva emissione di fatture elettroniche 

In tutti i casi in cui le fatture elettroniche non siano trasmesse entro i dodici giorni si è passibili di sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata trasmissione delle fatture elettroniche nei termini ma comunque entro la data prevista per l’effettuazione della liquidazione periodica IVA, comporta l’applicazione della sanzione fissa per ciascuna fattura pari ad un importo che può andare da 250,00 a 2.000,00 euro.

Si suppone che l’irrogazione della sanzione possa avvenire in misura maggiore rispetto al minimo di 250,00 euro, quanto più sia “importante” o reiterata la tardiva emissione delle fatture.

Una volta verificato il ritardo, sempre che l’IVA sia stata comunque versata correttamente nei termini, due sono le opzioni a disposizione del contribuente:

1) E’ applicabile il ravvedimento operoso per cui la sanzione per la tardiva trasmissione di ogni fattura si riduce nella misura seguente:

  • ad 1/9 del minimo edittale, quando la regolarizzazione degli errori o delle omissioni e il versamento della sanzione avviene entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa, quindi l’importo da versare è pari a 250,00/9 = 27,78 (moltiplicato per ogni fattura)
  • ad 1/8 del minimo edittale, quando la regolarizzazione degli errori o delle omissioni e il versamento della sanzione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno della violazione, quindi l’importo da versare è pari a 250,00/8 = 31,25 (moltiplicato per ogni fattura)

2) Si può attendere l’atto di irrogazioni di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate:

L’Agenzia applicherà il cumulo giuridico delle sanzioni (ex art.12 comma 1 del Dlgs 472/97) e quindi l’avviso di irrogazione conterrà un unico importo pari alla sanzione irrogata (da 250 a 2000) aumentato da 1/4 al doppio, indipendentemente dal numero di fatture tardivamente trasmesse.

Supponendo l’applicazione della sanzione minima nei primi anni di applicazione della norma, l’irrogato col cumulo andrà da un minimo di euro 312,50 ad un massimo di 750,00, importi che potranno essere oggetto di ulteriore riduzione con la definizione della sanzioni ad 1/3 (ex art. 16c. 3 DLgs 472/1197) in caso di mancata impugnazione; si potrà quindi regolarizzare il tutto con pagamento da euro 104,17 ad euro 250 (anche qui, come sopra, l’Agenzia delle Entrate agirà in base “all’importanza” dell’omissione).

Vi consigliamo di informe il VS commercialista/revisore contabile se riscontrate dei ritardi nell’emissione delle fatture in modo da poter valutare se convenga una soluzione o l’altra.