Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Chieti – L’Aquila

COME SEGNALARE COMPORTAMENTI SCORRETTI

L’abusivo esercizio di una professione è un reato che il codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

L’abusivo esercizio di una professione è un reato che il codice penale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516. Lo commette chiunque eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e non l’abbia ottenuta. Per poter esercitare determinate professioni, infatti, la legge richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi. E’ lo Stato che, ovviamente, vigila sull’accertamento dei requisiti per le iscrizioni in tali albi o elenchi e sulla loro tenuta.
(Codice penale articolo 348)
Estratto del testo coordinato della legge che disciplina la professione di Perito Agrario e Perito Agrario:
Laureato, Legge 28 marzo 1968, n. 434 e Legge 21 febbraio 1991, n. 54:
“[…Omissis]
TITOLO V Sanzioni disciplinari – Procedimento

Art.37 Responsabilità disciplinare
Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

Art.38 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.
[…Omissis]”

L’osservanza delle regole deontologiche non esime il Perito Agrario dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati.
Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della Professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravita dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate.
Nell’ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un’unica ed adeguata sanzione.
Il comportamento del Perito Agrario è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale.

Informazioni per il segnalante
Fuori dei casi di responsabilità’ a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l’anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni etc…), il Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna tutela la riservatezza di coloro che segnalano gli illeciti.
L’identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso e in ogni contesto successivo alla segnalazione deve essere garantita la riservatezza del segnalante. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare nonché di ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
La tutela della riservatezza non è sinonimo di “accettazione di segnalazione anonima”. Pertanto, ai fini della tutela vengono prese in considerazione solo quelle segnalazioni provenienti da soggetti individuabili e riconoscibili. In ogni caso il Collegio prende in considerazione anche segnalazioni anonime se adeguatamente circostanziate, riservandosi la valutazione sulle azioni da intraprendere.

Attività conseguenti alla ricezione della segnalazione

Qualora all’esito delle verifiche la segnalazione risulti fondata, il Collegio provvederà:
a) ad informare il soggetto segnalato per le azioni che, nel caso concreto, si rendessero necessarie a tutela del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Bologna;
b) a trasmettere la comunicazione al Consiglio di Disciplina, per l’accertamento delle violazioni in capo agli iscritti incluso l’adozione di provvedimenti disciplinari;
c) ad inoltrare segnalazione all’Autorità Giudiziaria qualora la violazione abbia riflessi anche di tipo penale.